Atto Costitutivo

REPERTORIO n. 5.280 RACCOLTA n. 2.027
ATTO COSTITUTIVO
dell'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva,di utilità sociale e senza scopi di lucro
"TERRA DEI MESSAPI - ONLUS"
con sede in Lecce
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasette, il giorno diciassette del mese di marzo addì 17 MARZO 2007
in Matino e nel mio studio, alla via Volturno, n.8. Innanzi a me dottor GIUSEPPE DE PASCALIS,
Notaio in Matino ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce,
SONO COMPARSI
- LINCIANO PIERPAOLO, nato a Lecce il 28 giugno 1964 e residente in Cavallino alla via Carso, n.1,
Codice Fiscale: LNC PPL 64H28 E506K;
- MARSANO VITO, nato a Matino il 15 giugno 1954 ed ivi residente alla via Regina Elena, n.61,
Codice Fiscale: MRS VTI 54H15 F054C;
- BERGAMO LUIGI, nato a Lecce il 9 marzo 1955 e residente in Cavallino alla via Guicciardini, n.3,
Codice Fiscale: BRG LGU 55C09 E506Y;
- DE CATALDIS PASQUALE, nato a Matino l'8 marzo 1953 ed ivi residente al viale Del Mattino, n.30,
Codice Fiscale: DCT PQL 53C08 F054L;
- COLELLA SALVATORE GIANCARLO, nato ad Acquarica del Capo il 25 marzo 1951, ed ivi residente
alla via Don Bosco, n.16,
Codice Fiscale: CLL SVT 51C25 A042H;
- ZILLI PIETRO, nato a Cavallino il 19 ottobre 1950 ed ivi residente alla via Rossini, n.46,
Codice Fiscale: ZLL PTR 50R19 C377E.
I comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale, d'accordo tra loro, convengono quanto segue:
ART.1
E' costituita tra i comparenti una Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva, di utilità sociale e senza
scopi di lucro denominata "TERRA DEI MESSAPI - ONLUS". L'Associazione è regolata dagli articoli 14 e
segg. del Codice Civile, dal D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.
ART.2
L'Associazione opera in Italia e in particolare nel Salento, ha sede legale in Lecce alla via Leuca, n.217/A,
e può istituire nel territorio nazionale e all'estero altre sedi.
ART.3
La associazione è democratica, libera, apolitica, senza scopo di lucro ed è regolata dagli articoli 14 e segg.
del Codice Civile, dal D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997. I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la
vita associativa sono:
- la democraticità della struttura, comportante il diritto degli associati alle garanzie democratiche;
- l'uguaglianza di diritti tra tutti gli associati;
- l'elettività delle cariche associative;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati.
Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
1. Lo sviluppo della persona a mezzo di attività di promozione culturale, sociale, sportiva e ricreativa, diffusa operando tramite tutte le forme espressive indipendenti ed originali, promuovendo luoghi e spazi per la realizzazione e la fruizione di iniziative e garantendo la loro accessibilità e fruizione a tutti i soggetti interessati, eliminando perciò ogni barriera, sia architettonica che culturale.
2. La promozione di studi, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sociale, sportivo e ludico, finalizzati alla diffusione del rispetto della persona in quanto tale, della diffusione delle diverse forme di cultura, per quanto lontane una dall'altra, come quella orientale, che si basano sulla tolleranza e sul rispetto per l'uomo, per l'altro, per il diverso, alla valorizzazione del patrimonio culturale, musicale, storico, artigianale, tradizionale, turistico ed enogastronomico della Puglia e principalmente del Salento, anche in collaborazione con altre associazioni o Enti.
3. L'organizzazione di attività di divulgazione del patrimonio culturale, paesaggistico, agricolo, artigianale ed enogastronomico al fine di salvaguardare l'integrità storica e naturale del Salento, anche attraverso l'attivazione di iniziative finalizzate all'accoglienza ed alla ospitalità di persone provenienti da diverse regioni o da diverse nazioni, con particolare riguardo alle persone con difficoltà.
4. Lo stimolo alla partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di integrazione dei soggetti svantaggiati.
5. L'Associazione potrà operare pertanto in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e in tutti i campi in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale.
6. Conformemente alle finalità l'Associazione "TERRA DEI MESSAPI - ONLUS" provvede: a produrre, acquistare e cedere al pubblico, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo, musicale, bevande analcoliche, prodotti alimentari e quant'altro si collochi nell'ambito di una cessione qualificata da obiettivi esclusivamente culturali, solidaristici o promozionali dell'associazione; pubblicare riviste, giornali, opuscoli e libri per argomenti inerenti le attività statutarie; organizzare attività ricreative di gruppo per favorire la socializzazione e l'integrazione dei soggetti, in particolar modo di quelli diversamente abili; ospitare tali soggetti provenienti anche da fuori regione o da altre nazioni in apposite strutture ricettive adeguatamente attrezzate, onde garantire uguali diritti anche alle persone con difficoltà; promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni, seminari, convegni, mostre, fiere e sagre; allacciare rapporti, realizzare scambi, sviluppare sinergie con organizzazioni locali e non, allo scopo di promuovere e divulgare gli usi, i costumi, la musica popolare salentina, con realizzazione di spettacoli, concerti che diffondano l'espressione storica e culturale dell'identità popolare salentina, sviluppare attività di progettazione e consulenza artistica, culturale, musicale, turistica e sportiva; favorire l'integrazione tra istituzioni culturali pubbliche e private, provinciali, regionali, nazionali e internazionali, tra operatori culturali singoli o associati, collaborando anche con Associazioni Orientali, come l'Aikikai d'Italia, che promuovono nel nostro paese il loro patrimonio culturale, spirituale e filosofico attraverso la pratica dell'aikido, dell'Ikebana, della cerimonia del tè ed altro. L'associazione accetta, pertanto, le norme e le direttive del C.O.N.I, dell'Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N (Centro Sportivo Educativo Nazionale), dell'Aikikai d'Italia (Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese), del C.A.DI.S (Coordinamento Associazioni Disabili Salento) ed altre associazioni che hanno uno scopo simile.
ART.4
L'Associazione ha durata illimitata, è regolata dalle norme contenute nello Statuto sociale, composto da numero venti articoli, predisposto dai comparenti, esibitomi e che previa lettura datane, controfirmato nei modi di legge, al presente atto si allega sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale.
ART.5
Gli organi sociali sono:
1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere.
ART.6
Il consiglio è composto da cinque membri effettivi eletti dall'Assemblea. L'Assemblea può anche nominare due membri supplenti. Nel suo ambito verrà nominato il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario o persona che riunisca in sè queste ultime due cariche. I consiglieri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti. L'Assemblea degli associati, qui riunita seduta stante, procede alla nomina del primo consiglio direttivo e pertanto, all'unanimità, chiama a comporre lo stesso i signori:
LINCIANO PIERPAOLO, MARSANO VITO, BERGAMO LUIGI, DE CATALDIS PASQUALE, COLELLA SALVATORE GIANCARLO, quali membri effettivi, i quali tutti accettano la carica. L'Assemblea degli associati, qui riunita seduta stante, procede, inoltre, alla istituzione delle seguenti sedi secondarie:
- Cavallino, via Carso, n.1;
- Acquarica Del Capo, via Don Bosco, n.16;
- Matino, via Basento, n.16;
- Melissano, via Casarano, sn.;
- Gallipoli, Contrada Serrazza o Guardie Nuove, sn..
I signori LINCIANO PIERPAOLO, MARSANO VITO, BERGAMO LUIGI, DE CATALDIS PASQUALE e COLELLA SALVATORE GIANCARLO, riuniti in Consiglio, seduta stante eleggono:
- LINCIANO PIERPAOLO - Presidente;
- MARSANO VITO - Vicepresidente;
- BERGAMO LUIGI - Tesoriere;
- DE CATALDIS PASQUALE - Segretario;
i quali tutti accettano l'investitura.
ART.7
La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
ART.8
Il Presidente viene autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto Sociale tutte le modifiche opportune e necessarie che venissero richieste dalle competenti Autorità tutorie. Il Presidente viene inoltre autorizzato a compiere tutte le pratiche occorrenti per l'affiliazione dell'Associazione a centri, federazioni, associazioni che perseguano fini analoghi al proprio.
ART.9
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Atto Costitutivo e nell'allegato Statuto Sociale, si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia. Le spese del presente atto e conseguenziali restano a carico dell'Associazione che, a mezzo del suo Organo Direttivo, provvederà poi agli adempimenti successivi alla costituzione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, ed essi a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore dodici e minuti quaranta. L'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa di tre fogli sette facciate scritte per intero e la ottava sin qui.
Firmato: Pierpaolo Linciano, Marsano Vito, Bergamo Luigi, Pasquale De Cataldis, Salvatore Giancarlo Colella, Zilli Pietro, Giuseppe De Pascalis notaio (vi è l'impronta del sigillo).

STATUTO
dell'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva,
di utilità sociale e senza scopi di lucro
"TERRA DEI MESSAPI - ONLUS"
con sede in Lecce alla via Leuca, n.217/A
ART.1 DENOMINAZIONE
E' costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "TERRA DEI MESSAPI - ONLUS".
ART.2 SEDE
L'associazione ha sede nel comune di Lecce alla via Leuca, n.217/A.
ART.3 SCOPI
La associazione è democratica, libera, apolitica, senza scopo di lucro ed è regolata dagli articoli 14 e segg. del Codice Civile, dal D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.
L'associazione ha durata illimitata.
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono:
- la democraticità della struttura, comportante il diritto degli associati alle garanzie democratiche;
- l'uguaglianza di diritti tra tutti gli associati;
- l'elettività delle cariche associative;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati.
Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
1. Lo sviluppo della persona a mezzo di attività di promozione culturale, sociale, sportiva e ricreativa, diffusa operando tramite tutte le forme espressive indipendenti ed originali, promuovendo luoghi e spazi per la realizzazione e la fruizione di iniziative e garantendo la loro accessibilità e fruizione a tutti i soggetti interessati, eliminando perciò ogni barriera, sia architettonica che culturale.
2. La promozione di studi, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sociale, sportivo e ludico, finalizzati alla diffusione del rispetto della persona in quanto tale, della diffusione delle diverse forme di cultura, per quanto lontane una dall'altra, come quella orientale, che si basano sulla tolleranza e sul rispetto per l'uomo, per l'altro, per il diverso, alla valorizzazione del patrimonio culturale, musicale, storico, artigianale, tradizionale, turistico ed enogastronomico della Puglia e principalmente del Salento, anche in collaborazione con altre associazioni o Enti.
3. L'organizzazione di attività di divulgazione del patrimonio culturale, paesaggistico, agricolo, artigianale ed enogastronomico al fine di salvaguardare l'integrità storica e naturale del Salento, anche attraverso l'attivazione di iniziative finalizzate all'accoglienza ed alla ospitalità di persone provenienti da diverse regioni o da diverse nazioni, con particolare riguardo alle persone con difficoltà.
4. Lo stimolo alla partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di integrazione dei soggetti svantaggiati.
5. L'Associazione potrà operare pertanto in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e in tutti i campi in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale.
6. Conformemente alle finalità l'Associazione "TERRA DEI MESSAPI - ONLUS" provvede: a produrre, acquistare e cedere al pubblico, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo, musicale, bevande analcoliche, prodotti alimentari e quant'altro si collochi nell'ambito di una cessione qualificata da obiettivi esclusivamente culturali, solidaristici o promozionali dell'associazione; pubblicare riviste, giornali, opuscoli e libri per argomenti inerenti le attività statutarie; organizzare attività ricreative di gruppo per favorire la socializzazione e l'integrazione dei soggetti, in particolar modo di quelli diversamente abili; ospitare tali soggetti provenienti anche da fuori regione o da altre nazioni in apposite strutture ricettive adeguatamente attrezzate, onde garantire uguali diritti anche alle persone con difficoltà; promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni, seminari, convegni, mostre, fiere e sagre; allacciare rapporti, realizzare scambi, sviluppare sinergie con organizzazioni locali e non, allo scopo di promuovere e divulgare gli usi, i costumi, la musica popolare salentina, con realizzazione di spettacoli, concerti che diffondano l'espressione storica e culturale dell'identità popolare salentina, sviluppare attività di progettazione e consulenza artistica, culturale, musicale, turistica e sportiva; favorire l'integrazione tra istituzioni culturali pubbliche e private, provinciali, regionali, nazionali e internazionali, tra operatori culturali singoli o associati, collaborando anche con Associazioni Orientali, come l'Aikikai d'Italia, che promuovono nel nostro paese il loro patrimonio culturale, spirituale e filosofico attraverso la pratica dell'aikido, dell'Ikebana, della cerimonia del tè ed altro.
L'associazione accetta, pertanto, le norme e le direttive del C.O.N.I, dell'Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N (Centro Sportivo Educativo Nazionale), dell'Aikikai d'Italia (Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese), del C.A.DI.S (Coordinamento Associazioni Disabili Salento) ed altre associazioni che hanno uno scopo simile.
ART.4 ASSOCIATI
L'associazione è composta da associati che possono essere persone fisiche, persone giuridiche o enti e associazioni che condividono gli scopi del presente statuto. Gli associati possono frequentare l'associazione e partecipare alle manifestazioni organizzate dalla stessa.
Gli associati si dividono in:
1. fondatori;
2. ordinari;
3. onorari.
Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e sono esentati dal versamento della quota sociale.
Gli associati ordinari sono coloro che in periodo successivo alla costituzione dell'associazione, aderiranno alle iniziative dell'associazione previa iscrizione, hanno diritto di voto nelle assemblee e godono degli stessi diritti e obblighi degli associati fondatori. La domanda di iscrizione dovrà essere valutata dal consiglio direttivo, che potrà respingerla, laddove lo ritenesse opportuno per l'Associazione, senza obbligo di fornirne la motivazione.
Gli associati onorari vengono proclamati dall'assemblea per motivi di prestigio o per il contributo offerto alle attività dell'associazione.
Gli associati onorari, però, partecipano alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
ART. 5 PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, dalle elargizioni liberali di associati e terzi in genere e dai proventi delle varie attività culturali, ricreative e sportive, gastronomiche organizzate dalla stessa associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, sotto qualsiasi firma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale (a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge). Le quote non possono essere trasmesse per atto tra vivi e le quote stesse non possono essere soggette a rivalutazione.
ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE
Coloro che vogliono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo. Il giudizio espresso dal consiglio è insindacabile e non è ammesso appello. La domanda presentata da un soggetto minore di età dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà.
ART. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali della sede sociale, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno. L'associato potrà partecipare all'organizzazione delle manifestazioni e ha diritto di voto nelle assemblee, ha diritto di essere eletto negli organi statutari. Gli associati hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le direttive impartite dal consiglio direttivo.
ART. 8 DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
Gli associati cessano automaticamente di appartenere all'associazione in caso di mancato rinnovo dell'adesione o per morosità.
Inoltre la cessazione potrà venire per radiazione, deliberata con maggioranza assoluta del consiglio direttivo, quando il comportamento dell'associato entro e fuori l'associazione è disonorevole ed è di ostacolo al buon funzionamento dell'associazione stessa.
ART. 9 ANNO SOCIALE
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 10 ORGANI
Gli organi sociali sono:
1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere.
ART. 11 ASSEMBLEA
La assemblea generale degli associati è l'organo supremo dell'associazione; può essere convocata sia in forma ordinaria che straordinaria. Potranno partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua; nessun associato potrà essere rappresentato in assemblea.
L'Assemblea dovrà essere convocata ogni anno entro il 28 febbraio per la presentazione e l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Al bilancio dovranno essere allegati i prospetti relativi alle singole manifestazioni e la relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. L'assemblea nomina il consiglio direttivo e, per tale rinnovo, sarà convocata entro e non oltre il mese di giugno.
L'Assemblea straordinaria sarà convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta è reso necessario, o quando la metà degli associati più uno lo ritenga opportuno. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere fissata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta motivata. Entro tale limite dovrà anche essere convocata l'Assemblea in caso di decadenza o dimissione del consiglio direttivo ed anche quando uno solo dei componenti del consiglio presenta le dimissioni o decade dall'incarico.
Sono di competenza dell'assemblea straordinaria :
- l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche;
- l'approvazione del regolamento interno;
- le deliberazioni su argomenti particolarmente importanti e gravi per la vita e il funzionamento dell'associazione;
- la delibera di scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea è convocata dal consiglio direttivo con apposito avviso affisso almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nel caso in cui l'assemblea viene richiesta dalla metà più uno degli associati il consiglio direttivo dovrà convocare l'assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
L'Assemblea delibera quando sono presenti la metà degli associati più uno in prima convocazione, sia in caso di assemblea ordinaria sia nel caso di assemblea straordinaria; mentre delibera con qualsiasi numero di presenti nel caso di seconda convocazione che potrà essere indetta anche dopo un'ora rispetto alla prima convocazione.
L'Assemblea straordinaria in caso di modifica dello statuto delibererà con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati fondatori.
ART. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio è composto da cinque membri effettivi.
L'assemblea può nominare anche due membri supplenti. Nel suo ambito verrà nominato il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario o persona che riunisca in sè queste ultime due cariche. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito e onorifico.
Nel caso di specifici incarichi conferiti a membri del consiglio saranno riconosciute loro solo ed esclusivamente le spese vive sostenute e documentate per le trasferte, ma mai per l'attività svolta che resterà espletata in modo gratuito e volontario.
I consiglieri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voto prevale quello del presidente.
Il consiglio si considererà sciolto quando, per qualsiasi motivo, dovessero cessare dalla carica la maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio per scadenza del mandato o revoca dello stesso o per voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il membro del consiglio che non partecipa per tre riunioni consecutive decade dall'incarico.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario il presidente o lo richiedano i componenti anche senza formalità.
Il consiglio direttivo avrà i seguenti compiti:
1. delibera sulle domande di ammissione;
2. redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
3. redige il regolamento interno per il rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
4. fissa le date per le convocazioni dell'assemblee ordinarie (almeno una volta all'anno) e convoca le assemblee straordinarie qualora lo ritenga necessario e venga chiesto dagli associati;
5. redige i regolamenti per le attività svolte dall'associazione;
6. promuove l'allestimento di attività ricreative e culturali;
7. stabilisce l'importo delle quote associative;
8. determina i corrispettivi per le diverse attività offerte dall'associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
9. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati ove dovessero essere necessari;
10. cura l'ordinamento amministrativo e la straordinaria amministrazione;
11. mira ad attuare le finalità previste dallo statuto sociale.
ART. 13 IL PRESIDENTE
Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, rappresenta l'associazione e ne è il legale rappresentante nei confronti di terzi in ogni evenienza. Il presidente e tutto il consiglio direttivo sono responsabili del buon funzionamento finanziario e rispondono in proprio per le spese non contemplate nel bilancio preventivo e non approvate come variazioni del bilancio stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il presidente, il consiglio direttivo e chiunque abbia effettuato spese senza autorizzazione in nome dell'associazione.
Gli associati, nei casi suindicati non assumono nessun obbligo.
ART. 14 IL VICEPRESIDENTE
Il vicepresidente sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento temporaneo e in tutte quelle mansioni in cui è espressamente delegato.
ART. 15 IL SEGRETARIO
Il segretario esegue le deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo. Redige i verbali delle adunanze e ne curerà la conservazione.
ART. 16 IL TESORIERE
Il tesoriere è colui che cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede ai pagamenti su mandato del consiglio direttivo.
ART. 17 INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI
Non possono essere eletti ad incarichi sociali:
- i minori di età;
- coloro che hanno riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
ART. 18 SEZIONI
L'associazione, al fine di raggiungere gli scopi sociali potrà istituire delle sezioni in altri luoghi e potrà ricorrere anche a prestazioni di esperti esterni a pagamento.
ART. 19 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio della medesima che dovesse residuare dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le regole stabilite dal codice civile e dalla vigente normativa in materia di ONLUS.
ART. 20 NORME FINALI
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Firmato: Pierpaolo Linciano, Marsano Vito, Bergamo Luigi, Pasquale De Cataldis, Salvatore Giancarlo Colella,
Zilli Pietro, Giuseppe De Pascalis notaio (vi è l'impronta del sigillo).